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Il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo regolamento della Commissione
per le Adozioni Internazionali, introducendo modifiche alla sua composizione,
alla durata in carica dei componenti e dei compiti.
Tra le più significative l’attribuzione della presidenza
della Commissione al Presidente del Consiglio o al Ministro alle Politiche
per la Famiglia,"viste le delicate funzioni che spettano alla Commissione
soprattutto in tema di rapporti internazionali ed in considerazione del fatto che le
corrispondenti autorità centrali dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione
dell’Aja sono presiedute da autorità politiche.".
Il Presidente rappresenta la Commissione, ne coordina l’attività, vigila
sul suo funzionamento; trasmette inoltre al Parlamento una relazione biennale sullo
stato delle adozioni internazionali, sull’attuazione della Convenzione nonché
sugli accordi bilaterali stipulati anche con i paesi che non vi hanno aderito.
Viene introdotta la figura del vicepresidente, con funzioni più
strettamente amministrative: ha il compito di autorizzare l’ingresso ed il soggiorno
permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.
Nei casi più urgenti, che non permettono la convocazione in tempi utili della
Commissione, il vicepresidente può assumerne i provvedimenti di competenza
per garantire rapidità ed efficacia delle decisioni.
Il vicepresidente è nominato dal Presidente
della Commissione, scelto tra i magistrati con esperienza nel settore minorile o tra i dirigenti
generali dell’Amministrazione dello Stato o delle Amministrazioni Regionali con analoga
specifica esperienza.
Previsto l’ingresso di esperti:
ne entrano a far parte tre, di "comprovata esperienza nella materia delle adozioni
internazionali", nominati dal Presidente. La Commissione si allarga inoltre alla
presenza dell’associazionismo familiare, ma "per evitare commistioni e ambiguità"
i tre nuovi rappresentanti delle associazioni familiari a carattere nazionale
non potranno essere espressione degli Enti Autorizzati ai procedimenti di adozione internazionale.
Sono confermate le attuali presenze dei ministeri interessati (Solidarietà Sociale,
Affari Esteri, Interno, Giustizia, Salute, Economia e Finanze, Pubblica Istruzione)
mentre entrano in Commissione (espressione della Presidenza del Consiglio) rappresentanti
dei ministri per le riforme e l’innovazione nella P.A. e per i diritti e le pari opportunità.
I rappresentanti della Conferenza unificata delle Regioni, dopo le ultime modifiche approvate,
saranno quattro, in considerazione dell’aumentata composizione della Commissione e del
ruolo degli enti locali nelle procedure di adozione (per il quale sono altresì previste
occasioni di confronto in sede di Conferenza unificata e di collaborazione con le Regioni
e gli Enti locali nelle competenze comuni e in quelle sussidiarie, soprattutto in tema di
verifiche da parte dei servizi sociali del periodo post-adozione).
Vicepresidente e componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
La Cai dovrà individuare i criteri per la concessione dell’autorizzazione agli Enti,
anche al fine di assicurarne la funzionalità e la serietà. Inoltre la possibilità di
revocare le autorizzazioni concesse viene estesa non solo ai casi di gravi inadempienze,
ma anche alla constatata scarsa efficacia dell’attività svolta dall’Ente.
Restano invariati i requisiti previsti a carico delle persone che dirigono gli enti per
ottenere l’autorizzazione, ma sono precisati in riferimento all’esistenza di condanne
penali o misure di sicurezza o di prevenzione, soprattutto in riferimento ai reati di
carattere sessuale verso i minori (violenza, pedofilia, pedopornografia, prostituzione minorile).
Si rafforzano i compiti di vigilanza e controllo; la Commissione potrà
limitare l’operatività degli enti ad alcune aree geografiche nonché favorire il coordinamento
tra gli enti e la loro fusione.
La Commissione potrà esaminare e accogliere segnalazioni ed istanze da parte di Tribunali,
Enti, Associazioni nonché singole coppie.
Gli Enti hanno l’obbligo di comunicare mensilmente alla Commissione gli incarichi
ricevuti dalle coppie che aspirano all’adozione. In questo modo sarà più
trasparente e costante il monitoraggio sulla base del rapporto tra il numero di adozioni
richieste ed adozioni portate a termine.
Ogni due anni è previsto il controllo di tutti gli Enti.
Vengono introdotte ulteriori sanzioni: semplice censura, se l’ente è
responsabile di irregolarità ma queste non siano più in atto, o non sia necessario
né utile imporre limitazioni o prescrizioni, possibilità di prescrivere che l’ente adegui
le proprie modalità operative alla legge ed al regolamento, possibilità di limitare l’attività
dell’Ente, in termini di assunzione di incarichi, nonché in termini di estensione territoriale
della sua azione, sia in ambito nazionale che internazionale.
Le ipotesi di sospensione e revoca dell’autorizzazione non cambiano rispetto alla
disciplina vigente. Sono previsti incontri periodici con gli Enti Autorizzati e la
consultazione, ogni sei mesi, delle associazioni a carattere nazionale delle famiglie.
E’ previsto l’obbligo di fornire, in modo pubblico e trasparente, tutte le informazioni
necessarie relative alle procedure delle adozioni internazionali, comprese le indicazioni
sui costi e sui tempi medi di conclusione delle procedure adottive nei singoli paesi di
provenienza dei minori.
Il nuovo regolamento prevede anche una più articolata strutturazione della
segreteria tecnica, alla quale sono affidati i compiti di istruttoria, raccolta
e conservazione degli atti e degli adempimenti amministrativi e contabili.
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