ADOZIONI INTERNAZIONALI - Nuovo Regolamento per la Commissione Adozioni Internazionali

Il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo regolamento della Commissione per le Adozioni Internazionali, introducendo modifiche alla sua composizione, alla durata in carica dei componenti e dei compiti.

Tra le più significative l’attribuzione della presidenza della Commissione al Presidente del Consiglio o al Ministro alle Politiche per la Famiglia,"viste le delicate funzioni che spettano alla Commissione soprattutto in tema di rapporti internazionali ed in considerazione del fatto che le corrispondenti autorità centrali dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja sono presiedute da autorità politiche.".

Il Presidente rappresenta la Commissione, ne coordina l’attività, vigila sul suo funzionamento; trasmette inoltre al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sull’attuazione della Convenzione nonché sugli accordi bilaterali stipulati anche con i paesi che non vi hanno aderito.

Viene introdotta la figura del vicepresidente, con funzioni più strettamente amministrative: ha il compito di autorizzare l’ingresso ed il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.
Nei casi più urgenti, che non permettono la convocazione in tempi utili della Commissione, il vicepresidente può assumerne i provvedimenti di competenza per garantire rapidità ed efficacia delle decisioni.
Il vicepresidente è nominato dal Presidente della Commissione, scelto tra i magistrati con esperienza nel settore minorile o tra i dirigenti generali dell’Amministrazione dello Stato o delle Amministrazioni Regionali con analoga specifica esperienza.

Previsto l’ingresso di esperti:
ne entrano a far parte tre, di "comprovata esperienza nella materia delle adozioni internazionali", nominati dal Presidente. La Commissione si allarga inoltre alla presenza dell’associazionismo familiare, ma "per evitare commistioni e ambiguità" i tre nuovi rappresentanti delle associazioni familiari a carattere nazionale non potranno essere espressione degli Enti Autorizzati ai procedimenti di adozione internazionale.

Sono confermate le attuali presenze dei ministeri interessati (Solidarietà Sociale, Affari Esteri, Interno, Giustizia, Salute, Economia e Finanze, Pubblica Istruzione) mentre entrano in Commissione (espressione della Presidenza del Consiglio) rappresentanti dei ministri per le riforme e l’innovazione nella P.A. e per i diritti e le pari opportunità. I rappresentanti della Conferenza unificata delle Regioni, dopo le ultime modifiche approvate, saranno quattro, in considerazione dell’aumentata composizione della Commissione e del ruolo degli enti locali nelle procedure di adozione (per il quale sono altresì previste occasioni di confronto in sede di Conferenza unificata e di collaborazione con le Regioni e gli Enti locali nelle competenze comuni e in quelle sussidiarie, soprattutto in tema di verifiche da parte dei servizi sociali del periodo post-adozione).
Vicepresidente e componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

La Cai dovrà individuare i criteri per la concessione dell’autorizzazione agli Enti, anche al fine di assicurarne la funzionalità e la serietà. Inoltre la possibilità di revocare le autorizzazioni concesse viene estesa non solo ai casi di gravi inadempienze, ma anche alla constatata scarsa efficacia dell’attività svolta dall’Ente.
Restano invariati i requisiti previsti a carico delle persone che dirigono gli enti per ottenere l’autorizzazione, ma sono precisati in riferimento all’esistenza di condanne penali o misure di sicurezza o di prevenzione, soprattutto in riferimento ai reati di carattere sessuale verso i minori (violenza, pedofilia, pedopornografia, prostituzione minorile).

Si rafforzano i compiti di vigilanza e controllo; la Commissione potrà limitare l’operatività degli enti ad alcune aree geografiche nonché favorire il coordinamento tra gli enti e la loro fusione.
La Commissione potrà esaminare e accogliere segnalazioni ed istanze da parte di Tribunali, Enti, Associazioni nonché singole coppie.

Gli Enti hanno l’obbligo di comunicare mensilmente alla Commissione gli incarichi ricevuti dalle coppie che aspirano all’adozione. In questo modo sarà più trasparente e costante il monitoraggio sulla base del rapporto tra il numero di adozioni richieste ed adozioni portate a termine.

Ogni due anni è previsto il controllo di tutti gli Enti.

Vengono introdotte ulteriori sanzioni: semplice censura, se l’ente è responsabile di irregolarità ma queste non siano più in atto, o non sia necessario né utile imporre limitazioni o prescrizioni, possibilità di prescrivere che l’ente adegui le proprie modalità operative alla legge ed al regolamento, possibilità di limitare l’attività dell’Ente, in termini di assunzione di incarichi, nonché in termini di estensione territoriale della sua azione, sia in ambito nazionale che internazionale.

Le ipotesi di sospensione e revoca dell’autorizzazione non cambiano rispetto alla disciplina vigente. Sono previsti incontri periodici con gli Enti Autorizzati e la consultazione, ogni sei mesi, delle associazioni a carattere nazionale delle famiglie. E’ previsto l’obbligo di fornire, in modo pubblico e trasparente, tutte le informazioni necessarie relative alle procedure delle adozioni internazionali, comprese le indicazioni sui costi e sui tempi medi di conclusione delle procedure adottive nei singoli paesi di provenienza dei minori.

Il nuovo regolamento prevede anche una più articolata strutturazione della segreteria tecnica, alla quale sono affidati i compiti di istruttoria, raccolta e conservazione degli atti e degli adempimenti amministrativi e contabili.