| ADOZIONI INTERNAZIONALI |
La tematica relativa alle adozioni internazionali è regolata dalla legge
n.183/84 come modificata dalla legge n.476/98 di "ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a l’Aja, il 29 maggio 1993" e dalla legge n°149 del 2001.
La Convenzione dell'Aja ha come scopo principale quello di stabilire
garanzie affinché le adozioni internazionali si svolgano nel superiore interesse
del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dal
diritto internazionale, d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati
contraenti al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie, nonché
prevenire il fenomeno della sottrazione e della vendita di minori. Ne sono
membri finora i seguenti Paesi: Messico, Romania, Sri Lanka, Cipro, Polonia,
Spagna, Ecuador, Perù, Costa Rica, Burkina Faso, Filippine, Canada, Venezuela,
Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Olanda, Francia, Colombia, Australia, El
Salvador, Israele, Brasile, Austria, Cile, Panama, Italia, Repubblica Ceca,
Repubblica Slovacca, Germania, Slovenia, Bolivia, Bulgaria, Lussemburgo,
Svizzera, India, Lettonia, Regno Unito.
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Le Adozioni Internazionali: la Normativa
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Legge 4 maggio 1983, n°184 (1) - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (1/circ).
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Legge 31 dicembre 1998 n. 476 (1) - Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184 (2), in tema di adozione di minori
stranieri.
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D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 492 , regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione ed il
funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.
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Requisiti generali richiesti alla coppia per l'adozione |
Per ottenere l’idoneità all’adozione, occorre che:
la coppia sia coniugata da un minimo di tre anni (N.B. E’ accettata la convivenza more uxorio
per almeno tre anni solo se documentata);
tra i coniugi non sussista separazione (nemmeno di fatto);
l’età degli adottanti superi di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando (N.B. L’adozione è possibile quando
il limite massimo viene superato da uno solo degli adottanti e in misura non superiore a dieci anni);
gli aspiranti genitori siano valutati idonei ad educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
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Documentazione per la domanda di adozione ed autorità competenti |
L’autorità a cui rivolgersi per un’adozione internazionale è il Tribunale per i
Minorenni competente per il territorio di residenza. Gli aspiranti genitori adottivi devono rivolgersi all’ufficio di cancelleria civile per presentare la
"dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale
Oltre alla dichiarazione, i richiedenti dovranno allegare i seguenti documenti in carta semplice:
Certificato di nascita;
Stato di famiglia;
Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei propri genitori, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; (certificato di morte dei
genitori se deceduti);
Certificato medico;
Certificazione del reddito: ad es. mod.101 o mod.740;
Certificato del Casellario giudiziale;
Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i
coniugi non sussiste separazione personale neppure di fatto.
N.B. Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale
competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda è quello
dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, è il
Tribunale per i minorenni di Roma.
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Tempi necessari al conseguimento dell'idoneità |
Se il Tribunale per i Minorenni riscontra la manifesta carenza dei requisiti,
pronuncia un decreto di inidoneità. Se invece non vi sono rilievi, il Tribunale per i Minorenni trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi
socio-assistenziali degli Enti locali.
I servizi degli Enti locali svolgono le seguenti attività: informazione sull'adozione internazionale e le relative procedure; preparazione degli
aspiranti all'adozione; acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti all'adozione, sul loro ambiente sociale,
le motivazioni che li determinano, l'attitudine all'adozione.
I servizi trasmettono al Tribunale per i Minorenni una relazione sull’attività
svolta entro 4 mesi dalla trasmissione della dichiarazione di disponibilità. Il
Tribunale, sentiti gli aspiranti all’adozione, decide entro i due mesi
successivi se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto
attestante l'insussistenza dei requisiti all’adozione. Il decreto ha efficacia
per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati
entro un anno. Esso viene inviato alla Commissione per le Adozioni
Internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.
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Come procedere una volta ottenuta l'idoneità |
Entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità, la coppia deve iniziare la
procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli Enti autorizzati
dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. Quest’ultima, costituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, controlla tutto l'iter
adozionale per garantire che le procedure di adozione dei minori stranieri
avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione dell'Aja. La
Commissione rappresenta l'Autorità Centrale italiana per l'applicazione della
Convenzione dell'Aja.
Gli Enti autorizzati si fanno carico della procedura di adozione nel Paese di
origine del minore, svolgendo tutte le pratiche necessarie in loco (art. 3 della
legge n.184/83 come modificata dalla legge n.476/98) e curando l’abbinamento del
minore stesso alla coppia. Gli Enti organizzano incontri allo scopo di informare
le coppie sulle procedure nei Paesi ove operano, sulla realtà dell'adozione
internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri
esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.
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Cosa si intende per "Ente Autorizzato" |
Per "Enti autorizzati" si intendono gli Enti abilitati dalla Commissione per le
Adozioni Internazionali, ai sensi dell'art.39 della legge n°184 del 1983 come
modificata dalla legge n°476/1998, allo svolgimento delle procedure di adozione
internazionale.
Agli Enti sono assegnate tutte le funzioni relative alla procedura di una
pratica di adozione internazionale, sia in Italia che all'estero: dalle prime
informazioni rivolte alla coppia, agli adempimenti richiesti nel Paese di
origine del minore. Prima dell’entrata in vigore della legge n°476 del 1998, la
coppia che iniziava la procedura di un'adozione internazionale poteva scegliere
se avvalersi o meno di un Ente autorizzato.
Con la nuova legge solo gli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni
internazionali sono legittimati ad occuparsi delle pratiche in materia di
adozione internazionale, sulla base di precisi requisiti. Il loro intervento è
pertanto obbligatorio.
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Una volta individuato il bambino: come procedere |
L'Ente autorizzato, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di
incontro con il minore da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e
li assiste per tutte le visite necessarie.
Se gli incontri della coppia con il minore si concludono positivamente, viene
emanato da parte della competente Autorità giudiziaria straniera il
provvedimento di adozione. L’Ente autorizzato trasmette successivamente tutti
gli atti relativi all’adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali,
che ne verifica la correttezza formale e sostanziale.
In caso di esito positivo dei controlli, la Commissione Adozioni Internazionali
rilascia l’"autorizzazione nominativa all’ingresso e alla permanenza in Italia
del minore adottato" (art.39 della legge citata).
In tale contesto, il compito della nostra rete diplomatico-consolare è quello di
collaborare, per quanto di competenza, con l'Ente autorizzato per il buon esito
della procedura di adozione (art.32 punto 4 della legge n°184/1983 come
modificata dalla legge n°476 del 1998). Tale attività può riguardare
legalizzazione e controllo sulla documentazione, nonché l'assistenza, laddove
necessario, anche attraverso l'agevolazione dei contatti con le Autorità locali
(in particolare in quei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione de L’Aja).
L’art.32 sopracitato stabilisce inoltre che i Consolati, “dopo avere
ricevuto formale comunicazione della concessione da parte della Commissione,
rilasciano il visto d’ingresso per adozione a beneficio del minore adottando”.
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Ingresso del minore in Italia |
Per potere entrare in Italia, il minore adottato deve essere munito di un visto
d’ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal
Paese d'origine.
Ai fini della concessione del visto da parte della rete diplomatico-consolare, è
necessario che sia pervenuta l’autorizzazione all'ingresso ed alla permanenza in
Italia del minore della Commissione per le Adozioni Internazionali. La pratica
di visto viene evasa nel minor tempo possibile, per venire incontro alle
esigenze della coppia. L'effettivo rilascio del visto è tuttavia subordinato ai
tempi tecnici di trattazione.
Ai sensi dell'art.33 della legge n°184 del 1983 come modificata dalla legge
n°476 del 1998, è fatto divieto alle Autorità consolari di concedere a minori
stranieri il visto d'ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione al
di fuori delle ipotesi previste dalla legge stessa e senza la previa
autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali.
Una volta che il minore è entrato in Italia, la Questura competente rilascia in
suo favore un permesso di soggiorno per adozione.
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Conclusione del percorso di adozione |
La procedura di adozione si conclude con l'ordine da parte del Tribunale per
i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato
civile. Con la trascrizione il minore diviene cittadino italiano (art.34 punto 3
della legge n°476 del 1998).
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Coppie italiane residenti all'estero |
L'adozione pronunciata dall'Autorità competente di un Paese straniero a istanza
di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver
soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da
almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per
i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione (art.36 della legge
n°184 del 1983 come modificato dalla legge n°476/1998). Il Tribunale per i
Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel
caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l'ultima residenza,
quello di Roma.
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